Sez. 1 - , Sentenza n. 46154 del 20/04/2018 Cc. (dep. 11/10/2018) Rv. 273987 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Azione ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. – Periodo di riferimento – Data di presentazione dell’istanza – Estensione al successivo periodo di detenzione – Esclusione – Possibilità di presentazione di nuova domanda - Ammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, la domanda con la quale quest'ultimo ne chieda il riconoscimento va intesa come riferita ai danni già patiti in precedenza e sino al momento di presentazione della stessa, e non si estende ai danni patiti nel periodo di detenzione successivo, per i quali può essere proposta autonoma e separata istanza. (Fattispecie in cui il detenuto aveva presentato la domanda in pendenza della detenzione, che era proseguita successivamente, ed adduceva che la decisione – intervenuta quando nel frattempo egli era stato trasferito in altro istituto - dovesse riferirsi a tutto il periodo di detenzione presso quell'istituto carcerario e non essere limitata fino al giorno di presentazione della domanda).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)