Sez. 1, Sentenza n. 31042 del 02/10/2020 Cc. (dep. 06/11/2020) Rv. 279798 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Competenza - Magistrato di sorveglianza - Sia nel caso di ristoro in forma specifica che in caso di ristoro in forma monetaria - Sussistenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica sia nell'ipotesi in cui detto ristoro può riconoscersi soltanto in forma monetaria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza emesso dal magistrato di sorveglianza sulla base del fatto che si riferiva a periodi di carcerazione non inclusi nel titolo in espiazione né uniti allo stesso da continuità temporale, rilevando che ciò che rileva per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è la condizione di attuale detenzione, sia pure per altro titolo, dell'istante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)