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Sez. 6, Sentenza n. 1888 del 18/04/2000 Cc. (dep. 25/09/2000) Rv. 218340 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Evasione - Custodia cautelare in carcere - Applicazione indipendentemente dai limiti edittali di pena fissati dall'art. 280 cod.proc.pen.- Possibilità - Fondamento - Applicazione indipendentemente dai limiti edittali di pena di cui all'art. 274 cod. proc. pen.- Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218340-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, se l'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ha dettato una norma derogatoria dell'art. 280 cod. proc. pen. e, quindi, la custodia in carcere può essere applicata indipendentemente dai limiti di pena da quest'ultima disposizione fissati, nessuna deroga ricorre in tema dei limiti edittali di pena previsti dall'art. 274, primo comma, cod. proc. pen., lett. b) e c) (come modificata dall'art. 3, della legge 8 agosto 1995, n. 332); limiti in ragione dei quali, rispettivamente, può essere disposta la misura cautelare sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni, e, quanto alla ipotesi del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la misura cautelare può essere disposta solo se trattisi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 3, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)