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Sez. L, Sentenza n. 1416 del 24/02/1990 (Rv. 465518 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VOLONTÀ DELLE PARTI EMERGENTE IN MODO CERTO ED IMMEDIATO DALLE ESPRESSIONI USATE - CRITERIO DELLA INTERPRETAZIONE LETTERALE - APPLICAZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465518-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VOLONTÀ DELLE PARTI EMERGENTE IN MODO CERTO ED IMMEDIATO DALLE ESPRESSIONI USATE - CRITERIO DELLA INTERPRETAZIONE LETTERALE - APPLICAZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE.*

Allorché la volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, l'elemento letterale, che deve essere applicato nel primo momento interpretativo, assorbe ed esaurisce ogni altro criterio d'interpretazione del contratto ed impone al giudice di limitarsi all'esame del senso letterale delle parole. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte alla stregua del principio suesposto - aveva ritenuto che il semplice passaggio per la residenza di lavoro nell'arco di sei ore non escludesse il diritto dell'agente di servizio pubblico di trasporto alla diaria ridotta prevista dall'art. 21 n. 1 del contratto collettivo, essendo invece necessaria, per interrompere la continuità del turno di sei ore di servizio fuori Sede, anche la sosta di almeno quindici minuti). (V 4309/86, mass n 447074).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)