Sez. L, Sentenza n. 1166 del 01/02/1995 (Rv. 490194 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Diritto alla c.d. indennità di diaria ridotta - Condizioni - Art. 20 C.C.N.L. 23 luglio 1976 - Interpretazione del giudice del merito - Individuazione della residenza di lavoro nella sede dell'ufficio o stazione o nelle altre articolazioni di appartenenza per qualifica e mansioni - Correttezza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Non viola i criteri legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione dell'art. 20 (a cui rinvia l'art. 21 ai fini della determinazione del diritto alla c.d. indennità di diaria ridotta) del c.c.n.l. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 - che definisce quale residenza del dipendente la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, l'impianto, ecc., cui l'agente appartiene -, in base alla quale deve considerarsi residenza (di lavoro) del dipendente non già la sede dell'intera struttura aziendale o l'intero territorio a cui si riferisce la concessione del servizio, ma la località geografica e amministrativa in cui ha sede l'ufficio o la stazione (o le altre articolazioni considerate dal cit. art. 20) cui il lavoratore appartiene secondo la propria qualifica e le proprie mansioni. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 20, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)