Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 07/04/1988 (Rv. 458402 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - TERMINI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - MANCATA PRODUZIONE DELLO AVVISO DI RICEVIMENTO DEL PLICO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - TERMINI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - MANCATA PRODUZIONE DELLO AVVISO DI RICEVIMENTO DEL PLICO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
La notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. (nonché dall'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890), è il solo documento che fa piena prova sia della data di consegna - e quindi della tempestività o meno della notificazione - sia della persona alla quale la consegna è stata eseguita. Pertanto, ove tale mezzo di notificazione sia adottato per il ricorso per Cassazione, la mancata produzione del suindicato documento (da allegare, ai sensi della norma citata, all'originale dell'atto notificato) importando la mancata documentazione della consegna dell'atto al destinatario, comporta l'inesistenza della notificazione (restando così esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.) ed impone, conseguentemente, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. (Conf 7129/87, mass n 455279; (Conf 3899/85, mass n 441477; (Conf 2095/84, mass n 434140; (Conf 2434/83, mass n 427301; (Conf 5895/83, mass n 430743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)