Sez. U, Sentenza n. 2434 del 06/04/1983 (Rv. 427301 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA DOCUMENTAZIONE DELLA CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO MEDIANTE L'AVVISO DI RICEVIMENTO - EFFETTI - RINNOVABILITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE - MANCATA COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA DOCUMENTAZIONE DELLA CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO MEDIANTE L'AVVISO DI RICEVIMENTO - EFFETTI - RINNOVABILITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE - MANCATA COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
La mancata documentazione della consegna del plico al destinatario, mediante l'avviso di ricevimento, determina l'inesistenza della notificazione del ricorso per Cassazione eseguita per mezzo del servizio postale - di cui non può, pertanto, disporsi la rinnovazione a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. - e, quindi, in difetto di Costituzione di detto destinatario, l'inammissibilità del ricorso medesimo. (Conf 4223/81, mass n 414895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)