Sez. 6, Sentenza n. 7181 del 20/05/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211130 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata - Utilizzabilità contro terzi - Esclusione - Verifica della sussistenza di tale qualità - Necessità della iscrizione nel registro delle notizie di reato - Esclusione - Applicabilità del criterio sostanziale della sussistenza di indizi di reità - Necessità.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes", e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale la iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)