Sez. 2, Sentenza n. 10876 del 01/10/1999 (Rv. 530403 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI | Rimborso spese - Parere consiglio dell'ordine - Diritto - Condizioni - Spese generali forfettizzate (art. 15 T.P.) - Richiesta specifica - Necessità - Esclusione - Credito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Danno maggiore rispetto a quello ristorato con gli interessi legali - Prova, anche presuntiva - Necessità - Cumulo tra rivalutazione e interessi - Esclusione - Conseguenze - Corresponsione soltanto della rivalutazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI
L'avvocato, salvo che la sua pretesa risulti totalmente infondata, ha diritto al rimborso della spesa sostenuta per ottenere il parere del consiglio dell'ordine configurando un'attività necessaria per la difesa, e al rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 15 T.P., anche in assenza di un'allegazione specifica o di espressa richiesta, implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Non ha invece diritto alla rivalutazione monetaria del suo credito, di valuta, se non dimostra, anche con presunzioni, che il ritardo nell'adempimento gli ha provocato un danno maggiore rispetto a quello ristorato dagli interessi legali; in ogni caso, non essendo questi cumulabili con la rivalutazione, gli può spettare soltanto quest'ultima, se superiore alla percentuale dei predetti interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)