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Sez. 3, Sentenza n. 11134 del 06/10/1999 (Rv. 530498 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Chimici - Fase amministrativa del procedimento - Diritti dell'incolpato - Diritto all'assistenza di un difensore - Sussistenza - Condizioni - Controfirma del verbale di riunione del Consiglio dell'ordine da parte del relatore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530498-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare a carico di esercente la professione chimica, tra i diritti dell'incolpato è senz'altro ricompreso quello di difesa, da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al locale consiglio dell'ordine (fase che si concretizza in un'istruttoria preordinata e funzionalmente connessa al successivo procedimento giurisdizionale), ed implicante non soltanto la facoltà di comparire ed essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo. Il verbale della riunione in cui il Consiglio provinciale ascolta il rapporto del relatore sul giudizio disciplinare (oltre che la difesa dell'incolpato) non deve, viceversa, recare alcuna "controfirma dell'interessato", essendo principio valido sia per i collegi amministrativi che giurisdizionali quello per cui il processo verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale che assiste alla riunione non deve recare la firma anche delle persone che rendano dichiarazioni nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 01/03/1928 num. 842 art. 12 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)