Sez. U, Sentenza n. 3044 del 18/04/1988 (Rv. 458576 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - ASSISTENZA ED OPERA DI DIFENSORE OD ESPERTO DI FIDUCIA - AMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - ASSISTENZA ED OPERA DI DIFENSORE OD ESPERTO DI FIDUCIA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento, di natura giurisdizionale, dinanzi al consiglio nazionale degli architetti, in Sede d'impugnazione delle deliberazioni disciplinari dei locali consigli dell'ordine, il diritto di difesa dell'incolpato implica la sua facoltà non soltanto di comparire e di essere sentito personalmente, ma anche di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia. (V 4182/81, mass n 414847).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., DM 01/10/1948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)