Sez. U, Sentenza n. 3195 del 04/07/1989 (Rv. 463291 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO NELLA FASE AMMINISTRATIVA DAVANTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - ESTREMI.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO NELLA FASE AMMINISTRATIVA DAVANTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - ESTREMI.*
Nel procedimento disciplinare a carico di esercente professione sanitaria, il diritto di difesa dell'incolpato, da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al consiglio dell'ordine locale (la quale si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale), implica non soltanto la facoltà di comparire ed essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo. (V 3044/88, mass n 458576; (V 4182/81, mass n 414847).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)