Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 03/04/1982 (Rv. 419923 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - AL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - NOZIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - AL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - NOZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2735 cod. civ., va considerato rappresentante del destinatario della confessione, sia colui che è fornito di rappresentanza legale, sia qualunque altra persona che agisca nell'interesse del destinatario della confessione ed alla quale la dichiarazione venga rilasciata per tale sua veste. (nella specie, enunciando tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto rappresentante, ai fini suddetti; anche il terzo che, per conto di una parte del rapporto litigioso, aveva sollecitato ed ottenuto un incontro con l'altra per trattare sul rapporto stesso). (V 887/81, mass n 411400; (Conf 525/80, mass n 403915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)