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Sez. L, Sentenza n. 887 del 13/02/1981 (Rv. 411400 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - RAPPRESENTANTE DI QUEST'ULTIMA - NOZIONE - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI AUTORI DI PRESTAZIONI LAVORATIVE AL FUNZIONARIO ISPETTIVO DELLO ISTITUTO ASSISTENZIALE INTERESSATO.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411400-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - RAPPRESENTANTE DI QUEST'ULTIMA - NOZIONE - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI AUTORI DI PRESTAZIONI LAVORATIVE AL FUNZIONARIO ISPETTIVO DELLO ISTITUTO ASSISTENZIALE INTERESSATO.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 2735 cod civ, per rappresentante della parte deve intendersi non soltanto colui il quale ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confitente, agisca nell'interesse della parte destinataria della confessione. (nella specie, in cui si discuteva della qualificazione, agli effetti pensionistici, di talune prestazioni lavorative, i giudici del merito avevano riconosciuto valore confessorio alle dichiarazioni rese dagli autori di dette prestazioni al funzionario dell'istituto assistenziale interessato, incaricato della relativa attivita accertativa. Il SC ha ritenuto corretta la decisione, alla stregua del surriportato principio). (V 525/80, mass n 403915; (V 1179/79, mass n 397395; (V 1739/62, mass n 252770; (V 176/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)