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Sez. L, Sentenza n. 13532 del 03/12/1999 (Rv. 531825 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS - Art. 2 legge n. 297 del 1982 - Questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531825-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 per asserito contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione. Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione del principio di eguaglianza in presenza della diversa disciplina della perseguibilità del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto a seconda che il lavoratore sia stato dipendente di imprenditore assoggettabile o non assoggettabile a procedura fallimentare in quanto, tenuto conto dell'ineliminabile diversità delle due situazioni poste a raffronto, la disciplina delle stesse è comunque tendenzialmente uniforme e le differenze di regolamentazione esistenti sono giustificate dalla suddetta diversità delle situazioni confrontate e non incidono, in modo radicale sul diritto del lavoratore. Del pari non si rinviene lesione del diritto al lavoro né menomazione della tutela del lavoro e della giusta retribuzione nella normativa denunciata di incostituzionalità dal momento che essa è volta a garantire che il Fondo, costituito presso l'INPS (nell'interesse di tutti i lavoratori dipendenti privati), sia chiamato a rispondere, in attuazione di principi solidaristici, solo in presenza di un'effettiva e accertata incapacità di adempiere del debitore principale.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)