Sez. 4, Sentenza n. 656 del 21/02/1970 Ud. (dep. 20/04/1970) Rv. 114540 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -REVOCA TOTALE O PARZIALE DELL'ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITA - REVOCA TACITA - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -REVOCA TOTALE O PARZIALE DELL'ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITA - REVOCA TACITA - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
La ordinanza che dispone la rinnovazione del dibattimento in appello, ex art 520 cod proc pen, non condiziona l'attivita ulteriore del giudice procedente, e, quindi, puo essere in tutto od in parte revocata, sia esplicitamente -con ordinanza dibattimentale di revoca-, sia implicitamente, omettendo cioe di eseguirla ovvero eseguendola solo in parte. In questo ultimo caso, il giudice deve dar ragione, in sentenza, dei motivi della revoca totale o parziale ma la motivazione sul punto puo ben ritenersi fornita per implicito quando, attraverso le argomentazioni svolte in sentenza, il giudice abbia dato sufficiente ragione del proprio convincimento e della adeguatezza degli elementi probatori acquisiti, dimostrando cosi la inutilita, totale ovvero solo parziale, della disposta rinnovazione. (Conf 110514, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)