Sez. 2, Sentenza n. 12268 del 20/08/2002 (Rv. 556978 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comune intenzione delle parti - Individuazione immediata in base al senso letterale delle espressioni adoperate - Conseguenze - Ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nell'interpretazione del contratto, il giudice di merito, allorché le espressioni adoperate dalle parti facciano emergere in modo immediato la comune intenzione delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, compreso quello che attribuisce rilevanza al comportamento delle parti successivo alla stipulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)