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Sez. 1, Sentenza n. 3672 del 28/05/1996 Cc. (dep. 26/06/1996) Rv. 205152 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Provvedimento di sospensione adottato nei confronti di "tutti gli imputati detenuti" - Successivo provvedimento analogo adottato nei confronti di altri, precedentemente latitanti - Interesse di costoro ad impugnarlo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205152-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

In caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., "nei confronti di tutti gli imputati detenuti", cui abbia fatto seguito altro analogo provvedimento nei confronti di altri imputati, precedentemente non detenuti in quanto latitanti, questi ultimi hanno titolo, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare il provvedimento che li riguarda.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)