diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4666 del 05/07/1999 Cc. (dep. 20/09/1999) Rv. 214493 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ordinanza di sospensione per la particolare complessità del dibattimento - Efficacia generale del provvedimento - Operatività nei confronti degli imputati già latitanti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214493-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che, a norma dell'art.304, comma 2, cod.proc.pen., riconosca in via generale la particolare complessità del dibattimento, opera anche nei confronti del latitante, impedendo che il suo successivo arresto faccia iniziare il decorso dei termini di cui all'art.303 cod.proc.pen. fino a quando non venga a cessare la causa di sospensione e salvi, ovviamente, i limiti di cui al comma 6 del medesimo art.304 cod.proc.pen. D'altra parte, ove così non fosse, la persona volontariamente sottrattasi alla esecuzione del provvedimento coercitivo verrebbe ad essere paradossalmente favorita rispetto a coloro nei cui confronti il provvedimento sia stato invece eseguito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)