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Sez. 1, Sentenza n. 4204 del 10/07/1998 Cc. (dep. 06/08/1998) Rv. 211296 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento assunto nei confronti di tutti gli imputati in stato di custodia cautelare - Sopravvenuta cattura di imputati latitanti - Sospensione da assumere anche nei loro confronti - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211296-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In caso di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen. adottato "per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare", ad esso deve necessariamente far seguito altro analogo provvedimento sospensivo nei confronti di quegli imputati, pure attinti dalla medesima misura, ma precedentemente non detenuti, in quanto latitanti, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell'interesse, a impugnare soltanto lo specifico provvedimento che li riguardi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)