Sez. L, Sentenza n. 3232 del 28/05/1985 (Rv. 440906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI RESIDENZA ALL'ESTERO O "INDENNITÀ ESTERO" - NATURA RETRIBUTIVA E RISARCITORIA - EQUIVALENZA DELLA COMPONENTE RISARCITORIA E DI QUELLA RETRIBUTIVA - AFFERMAZIONE IN VIA EQUITATIVA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI RESIDENZA ALL'ESTERO O "INDENNITÀ ESTERO" - NATURA RETRIBUTIVA E RISARCITORIA - EQUIVALENZA DELLA COMPONENTE RISARCITORIA E DI QUELLA RETRIBUTIVA - AFFERMAZIONE IN VIA EQUITATIVA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito, il quale, ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità, ritenga la natura retributiva e risarcitoria a un tempo dell'indennità di residenza all'estero o "indennità estero", per essere tale emolumento diretto sia a compensare il dipendente della maggiore gravosità della prestazione lavorativa in territorio estero sia a sollevarlo dalle maggiori spese ad essa relative, come quelle dipendenti dall'elevato costo della vita e dal diverso potere di acquisto della moneta, può stabilire in via equitativa l'equivalenza tra componente retributiva e componente risarcitoria, secondo il criterio presuntivo stabilito per l'indennità di trasferta dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, solo quando, alla stregua di una motivata indagine condotta con riguardo al reale svolgimento del rapporto, sia risultato impossibile accertare la prevalenza dell'una o della altra componente, con l'indicazione delle relative percentuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)