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Sez. 3, Sentenza n. 2042 del 02/02/2005 (Rv. 580067 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Ricovero in una struttura ospedaliera - Responsabilità del medico - Art. 2236 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Caso implicante risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà - Onere della prova - Medico - Spettanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580067-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità del medico, la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, 2° co., cod. civ. non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova (In applicazione del suindicato principio, la Corte Cass. ha confermato l'impugnata sentenza dei giudici di merito che avevano affermato la responsabilità dell'ente ospedaliero per l'affezione da fenilchetonuria classica che aveva colpito, determinandone la totale invalidità, un minore partorito - dopo regolare gravidanza - nel reparto ostetrico-ginecologico e successivamente dimesso assieme alla madre senza diagnosi e prescrizioni particolari, venendo peraltro sin dai primi mesi di vita a manifestare chiari segni di ritardo nello sviluppo psicomotorio. Pur dandosi atto che, diversamente da altre regioni, in Sicilia la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia in questione erano affidate alla libera iniziativa dei reparti di neonatologia e alla preparazione dei pediatri neonatologi, si è escluso che nel caso la prestazione implicasse la soluzione di problemi di speciale difficoltà, rilevandosi che in base all'ordinaria diligenza ben avrebbero potuto i sanitari effettuare subito dopo la nascita i prelievi sul neonato ed inviarli presso i centri specializzati esistenti in regione per la relativa sottoposizione ai necessari esami di "screening" metabolici neonatali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)