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Sez. 4, Sentenza n. 37285 del 01/10/2002 Ud. (dep. 17/11/2002) Rv. 222543 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Termine per i motivi - Nuove prove sopravvenute - Applicabilità del termine - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222543-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 primo comma - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)