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Sez. L, Sentenza n. 10513 del 22/10/1998 (Rv. 519995 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili - Diritto all'assegno di invalidità - Requisito dell'incollocabilità - Estremi - Previa iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Necessità - Deroghe - Impossibilità di iscrizione per mancato accertamento del requisito sanitario nonostante la relativa richiesta - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519995-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" di cui all'art. 13 legge n. 118 del 1971, che di norma va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un'occupazione pur avendo adempiuto l'onere di ricercarla avvalendosi dell'iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio a norma della legge n. 482 del 1968, prescinde da tale ultima specificazione e si risolve semplicemente in uno stato di effettiva mancata occupazione dell'invalido - che può essere fornita dall'invalido, attore in giudizio, mediante gli ordinari mezzi di prova -, nel caso in cui l'interessato non sia stato in grado di richiedere l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, perché, nonostante la sua specifica richiesta, non sia intervenuto alcun accertamento del requisito sanitario, e quindi neanche di quello minimo del 36 per cento occorrente per l'iscrizione in dette liste.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)