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Sez. L, Sentenza n. 8573 del 23/06/2000 (Rv. 537966 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Attribuibilità - Incollocazione al lavoro - Elemento costitutivo della fattispecie - Configurazione - Esistenza di due differenti nozioni di incollocazione al lavoro rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi di età compresa tra i cinquantacinque anni compiuti e i sessantacinque anni - Enunciazione di tali nozioni - Fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla legge n. 68 del 1999.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537966-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità (previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) agli invalidi che abbiano superato i cinquantacinque anni di età (ma non i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per beneficiare della prestazione in argomento), alla nozione di "incollocato al lavoro" non deve attribuirsi il significato ad esso assegnato per gli invalidi infracinquantacinquenni - cioè: colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni di lavoro (a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, ma essendo necessario il requisito della esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste) - ma un significato diverso e precisamente quello di soggetto che si trovi in uno stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla propria ridotta capacità lavorativa. Infatti, all'invalido che abbia superato i cinquantacinque anni ma non i sessantacinque non può essere disconosciuto il diritto all'assegno "de quo" per il solo fatto che egli non può iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982.(Fattispecie regolata dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 che, come sottolineato dalla S.C., ha, da un lato, abolito il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e, dall'altro, è stata concepita per favorire l'attuazione di un "collocamento mirato", la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un'ottica di "incontro" non istituzionalizzato tra domanda e offerta di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)