Sez. 2, Sentenza n. 11626 del 26/10/1992 (Rv. 479146 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili | Notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio - Rispetto dei termini ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Nel fissare l'ultimo giorno utile per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione non è tenuto a rispettare i termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., fra detto giorno e quello della nuova udienza di comparizione, ma può stabilire un termine minore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)