Sez. 3, Sentenza n. 10773 del 29/09/1999 (Rv. 530337 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Omessa integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Erronea assegnazione di un nuovo termine da parte del giudice - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario nel termine perentorio (e pertanto non prorogabile) fissato dal giudice comporta, a norma dell'art. 331, comma secondo cod. proc. Civ., l'inammissibilità del gravame, quand'anche il giudice di merito abbia (erroneamente) assegnato un nuovo termine per l'incombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)