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Sez. 3, Sentenza n. 10773 del 29/09/1999 (Rv. 530337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Omessa integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Erronea assegnazione di un nuovo termine da parte del giudice - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario nel termine perentorio (e pertanto non prorogabile) fissato dal giudice comporta, a norma dell'art. 331, comma secondo cod. proc. Civ., l'inammissibilità del gravame, quand'anche il giudice di merito abbia (erroneamente) assegnato un nuovo termine per l'incombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)