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Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 30/04/1979 (Rv. 398850 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA PIGNORATA PRESSO IL TERZO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1979-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398850-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA PIGNORATA PRESSO IL TERZO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

Ai fini dell'impugnabilita di un provvedimento giurisdizionale con il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, e necessario che esso presenti oltre al requisito della decisorieta, anche quello della definitivita, il quale va inteso nel senso che contro il provvedimento medesimo non deve essere previsto dallo ordinamento alcuno specifico mezzo di impugnazione; pertanto, e inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con cui il pretore, ai sensi dell'art 553 cod proc civ, assegna al creditore procedente la somma pignorata presso il terzo, in quanto nei confronti di tale provvedimento, che e compreso nella categoria degli Atti esecutivi, quale atto finale del procedimento di espropriazione presso i terzi, e esperibile lo speciale rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi di cui all'art 617 cod proc civ. (Conf 989/76, mass n 379642).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)