Sez. 3, Sentenza n. 989 del 17/03/1976 (Rv. 379642 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - EFFETTI - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - EFFETTI - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato costituisce l'atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi e con esso, propriamente, si realizza l'esecuzione forzata. Esso e quindi compreso nella categoria degli Atti di esecuzione contro i quali l'art 617 cod proc civ concede il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi, da proporsi con ricorso al giudice della esecuzione. La previsione di tale specifico rimedio esclude che avverso tale provvedimento possa ricorrersi per Cassazione ex art 111 cost. (Conf 686/73, mass n 362848).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)