diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2159 del 02/04/1984 (Rv. 434205 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUALITÀ DI ENTE PUBBLICO (NELLA SPECIE, COMUNE) DEL CONCEDENTE DI FONDO RUSTICO - DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO MEDESIMO - SUSSISTENZA - ONERE DI NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALL'AFFITTUARIO DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434205-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUALITÀ DI ENTE PUBBLICO (NELLA SPECIE, COMUNE) DEL CONCEDENTE DI FONDO RUSTICO - DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO MEDESIMO - SUSSISTENZA - ONERE DI NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALL'AFFITTUARIO DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE.*

La qualità di ente pubblico (nella specie, comune) del concedente di fondo rustico non interferisce sul diritto di prelazione dell'affittuario del fondo medesimo, a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (ove non ricorra alcuna delle tassative ipotesi di esclusione di detta prelazione contemplate dal secondo comma della citata norma), né esonera il primo dall'Onere di notificare al secondo la proposta di alienazione, tenuto conto che, nel caso di vendita con il sistema del pubblico incanto, il bando d'asta, non indirizzato specificamente al titolare della prelazione, non può costituire equipollente di quella notificazione. (V 5778/82, mass n 423517; (V 1700/81, mass n 412374).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)