Sez. 1, Sentenza n. 3144 del 05/03/2001 (Rv. 546176 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Devoluzione della controversia alla competenza del giudice ordinario o a quella degli arbitri - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Contrasto inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria - Questione di merito e non di competenza - Sussistenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Fra giudici ordinari ed arbitri non possono configurarsi questioni di competenza, potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici, e gli arbitri non possono essere considerati tali. Cosicché in ogni caso il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una causa ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clausola compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Nè rileva che la sentenza impugnata abbia dichiarato la propria "incompetenza" per essere la causa "devoluta alla competenza arbitrale", risolvendosi tale "decisum" in una declaratoria d'improponibilità della domanda per ragioni di merito, come tale non impugnabile con regolamento, dovendosi tenere conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)