Sez. 5 - , Sentenza n. 27989 del 21/09/2020 Cc. (dep. 07/10/2020) Rv. 280320 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Disciplina emergenziale pandemica - Art. 83, d.l. n.18 del 2020 - Procedimento fissato nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 - Imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere - Rinvio - Conseguenze - Sospensione del termine di durata massima della misura - Esclusione - Condizioni.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale per i procedimenti a carico di imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere fissati nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, il rinvio disposto ai sensi dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in legge 24 aprile 2020 n. 27, in assenza di una espressa richiesta di trattazione da parte dell'imputato o del suo difensore non determina la sospensione del termine di durata massima della misura ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen., quando tale termine non venga a cadere nel suddetto periodo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)