Sez. 5 - , Sentenza n. 25833 del 22/07/2020 Cc. (dep. 10/09/2020) Rv. 279400 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Sospensione delle attività processuali per l’emergenza pandemica - Art. 83, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 e d.l. 17 marzo 2020, n. 17 – Imputato in stato di custodia cautelare – Obbligo del giudice di sollecitare la richiesta di trattazione dell'udienza - Esclusione - Onere dell'imputato – Sussistenza.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di sospensione delle attività processuali a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'art. 83 dei decreti legge 8 marzo 2020, n. 11 e 17 marzo 2020, n. 17, non prevede l'obbligo del giudice procedente di sollecitare l'imputato in stato di custodia cautelare e la sua difesa a formulare l'eventuale richiesta di trattazione dell'udienza, ma è onere di questi manifestare in tempo utile la volontà di celebrare l'udienza fissata, salva diversa disposizione del capo dell'ufficio ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 17, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)