Sez. 1, Sentenza n. 21359 del 09/11/2004 (Rv. 577991 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Audizione del minore - Obbligatorietà - Delegabilità del compito al CTU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE
Nel procedimento di cui all'art. 250 cod. civ., volto al riconoscimento del figlio naturale, con particolare riguardo alla parte della disposizione relativa al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i sedici anni, la prescrizione riguardante l'audizione del minore che sia già stato riconosciuto da uno dei genitori, è rivolta a soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso dell'altro genitore, che per primo abbia proceduto al riconoscimento, risponda (o meno) all'interesse del figlio (e possa pertanto essere supplito). E poiché tale audizione è considerata la prima fonte del convincimento del giudice essa deve essere disposta anche d'ufficio, onde la sua omissione determina un vizio del procedimento; né essa è delegabile al consulente tecnico di ufficio, essendo riservata espressamente al giudice, proprio per la sua stretta funzionalità alla tutela dell'interesse di colui che non è ancora capace di una valutazione personale pienamente attendibile rispetto ad un evento suscettibile di incidere sul suo equilibrio e sulla sua vita di relazione (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso con il quale si deduceva la violazione della disposizione in esame atteso che il minore non era stato sentito dal tribunale, che aveva delegato l'audizione al CTU).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)