Sez. 2, Sentenza n. 8237 del 03/04/2007 (Rv. 596493 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVO DELL'ASSUNZIONE | Giuramento decisorio - Udienza fissata per l'espletamento - Differimento - Prestazione del giuramento alla nuova udienza - Conseguenze - Decisione della causa sulla base del reso giuramento - Necessità - Nuova valutazione del fondamento della richiesta di rinvio - Illegittimità.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVO DELL'ASSUNZIONE
In tema di giuramento decisorio, qualora il relativo incombente sia stato differito ad altra udienza (dovendosi in tal caso ritenere che il giudice abbia implicitamente considerato fondato il motivo dell'assenza della parte che lo doveva prestare), alla nuova udienza va accertato se il giuramento sia stato reso o meno, onde decidere conformemente la causa, restando preclusa al giudicante la facoltà di esaminare nuovamente la fondatezza della già ritenuta ragione giustificativa dell'assenza e di considerare quindi non prestato il giuramento per la mancata presenza della parte alla udienza originariamente fissata a tal fine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)