Sez. L, Sentenza n. 5010 del 04/04/2001 (Rv. 545565 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) | Ultrasessantacinquenni - Diritto alla pensione sociale diretta - Limite di reddito cumulato con quello del coniuge ex art. 26 legge n. 153 del 1969 - Illegittimità costituzionale, ex sent. n. 88 del 1992 - Conseguente - Limite di reddito - Fissazione ad opera del giudice.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI)
Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.88 del 1992, l'ultrasessantacinquenne invalido ha diritto alla pensione diretta purché il suo reddito, aumentato di quello del coniuge, non superi determinati limiti, che devono essere superiori a quelli previsti per l'ultrasessantacinquenne non invalido e che devono essere fissati dal giudice di merito in considerazione del caso concreto, cioè delle esigenze di cura e di assistenza delle relative spese imposte dalla invalidità patita.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)