Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 20/08/1980 (Rv. 408807 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONTENUTO - RISARCIMENTO DEI DANNI EVITABILI O DEI VANTAGGI CONSEGUIBILI CON L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - CONTENUTO - RISARCIMENTO DEI DANNI EVITABILI O DEI VANTAGGI CONSEGUIBILI CON L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
In materia di responsabilita precontrattuale, che sorge nel caso di ingiustificato recesso di una parte dalle trattative quando nell'altra sia gia insorto un ragionevole affidamento nella conclusione del negozio, la norma dell'art 1337 cod civ tutela tale aspettativa solo nei limiti del cosiddetto interesse negativo - consistente sia nelle spese inutilmente sostenute, nel corso delle trattative, in vista della conclusione del contratto, sia nella perdita di ulteriori occasioni per la mancata conclusione, nei riguardi di altri possibili stipulanti, di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o piu vantaggioso di quello non concluso e, pertanto, non puo essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con l'esecuzione del contratto. (V 1781/74, mass n 369966; (Conf 2083/77, mass n 385810; (Conf 93/77, mass n 383597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)