Sez. L, Sentenza n. 3116 del 23/03/1991 (Rv. 471409 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione | In genere - Contributi - Minimo di contribuzione - Requisito assicurativo e contributivo - Esistenza - Onere probatorio dello assicurato - Inesistenza eccepita dall'ente assicuratore convenuto - Preclusioni ex artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - Inesistenza - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione
L'esistenza del requisito assicurativo e contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, non configurandosi come eccezione in senso proprio, ma come mera difesa, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod.proc.civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti da tali norme stabiliti, a sollecitare il potere-dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)