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Sez. L, Sentenza n. 1655 del 25/02/1999 (Rv. 523644 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Esistenza del requisito contributivo - Onere della prova a carico dell'assicurato e potere di verifica del giudice esercitabile anche d'ufficio - Sussistenza - Negazione dell'esistenza del suddetto requisito da parte dell'Istituto assicuratore - Configurabilità come eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in materia di assegno ordinario di invalidità.
Stato
decisa il 1999-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come "eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di secondo grado, pur in mancanza della proposizione di una apposita eccezione da parte dell'INPS nella comparsa di costituzione in primo grado, era tenuto a verificare, in presenza di uno specifico motivo di appello da parte dello stesso Istituto, la fondatezza della rilevata carenza del requisito contributivo necessario per il riconoscimento del diritto dell'assicurata a percepire l'assegno ordinario di invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)