Sez. L, Sentenza n. 5996 del 29/05/1995 (Rv. 492537 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE | Attività di allegazione e prova - Oneri del privato interessato - Possesso da parte dell'I.N.P.S. di tutti i dati documentali relativi alla posizione assicurativa - Irrilevanza - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE
Se è vero che l'I.N.P.S., proprio perché possiede tutti i dati documentali relativi alla posizione assicurativa degli iscritti, è tenuto a fornire nel processo la necessaria collaborazione, è altresì vero che l'istituto medesimo non può essere sostituito al privato interessato, che fa valere in giudizio una determinata pretesa, nell'attività di allegazione e di prova, essendo tale attività posta dall'ordinamento, anche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, a carico dell'attore per mezzo delle specifiche statuizioni contenute negli artt. 163 e 414 (richiamato dal successivo art. 442) cod. proc. civ., e 2697 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)