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Sez. 1, Sentenza n. 2417 del 16/11/1970 (Rv. 348663 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE - INDICAZIONE DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348663-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE - INDICAZIONE DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Perche un rapporto obbligatorio possa costituirsi, per mezzo del rappresentante, fra il rappresentato e il terzo, e indispensabile la spendita del nome del rappresentato, la quale, pur se non richiede necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve tuttavia essere esplicita ed univoca. Nella specie, la Corte suprema ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano escluso, in un atto transattivo, la qualita di rappresentanti delle parti nei rispettivi procuratori ad litem, che avevano sottoscritto l'atto con la formula 'ai sensi e per gli effetti di cui all'art 68 della legge professionale ed alla relativa rinunziĆ .*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)