Sez. L, Sentenza n. 5140 del 10/09/1988 (Rv. 459893 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI - SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI DA PARTE DEL FUNZIONARIO DI UN ISTITUTO DI CREDITO GESTORE DI ESATTORIA - DIRITTO CONSEGUENZIALE ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI - SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI DA PARTE DEL FUNZIONARIO DI UN ISTITUTO DI CREDITO GESTORE DI ESATTORIA - DIRITTO CONSEGUENZIALE ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE.*
Il lavoratore non ha diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni svolte, ove non dimostri la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica e, in particolare, che l'assegnazione alle mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata. Pertanto, lo svolgimento delle funzioni di collettore da parte del funzionario di un istituto di credito gestore di esattoria, all'uopo nominato dal direttore di Sede dello stesso istituto ai sensi dell'art. 130 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 (T.U. Delle leggi sui servizi delle iidd), non è utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., sia perché il collettore ha, alla stregua dell'art. 130 citato, una posizione subordinata rispetto a quella dell'organo (direttore) dell'ente bancario che gli conferisce la nomina, sia perché l'esplicazione di funzioni esattoriali in nome e per conto di un istituto di credito costituisce un'attività limitata e modesta, sotto l'aspetto qualitativo, rispetto all'attività inerente all'Esercizio del credito. (V 3986/86, mass n 446802; (V 301/85, mass n 438526; (V 301/85, mass n 438529).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 130, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)