Sez. L, Sentenza n. 2018 del 22/02/2000 (Rv. 534246 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Passaggio dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette alle dipendenze dei concessionari dei servizi di riscossione dei tributi - Garanzia di conservazione del precedente inquadramento - Disposizioni limitative ex art. 122 d.P.R. n. 43 del 1988 - Migliori inquadramenti successivi all'entrata in vigore del citato d.P.R. - Conservazione - Condizione - Ricorrenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva - Fattispecie relativa alla qualifica di funzionario ex art. 5 e 6 c.c.n.l. 2 febbraio 1988.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
In materia di continuazione del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 122 del d.P.R. n. 43 del 1988, gli interessati hanno diritto a qualifica e trattamento acquisiti alla data di pubblicazione del medesimo decreto, laddove, in ipotesi di acquisizione successiva, detta conservazione può essere attuata soltanto nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva (nella specie, la sentenza di merito - sulla base degli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. 2 febbraio 1988 - aveva escluso la conservazione della qualifica di funzionario, acquisita in epoca successiva alla data di pubblicazione del detto d.P.R., in capo a un dipendente già precedentemente nominato "collettore"; la S.C., nel confermare tale decisione, ha anche osservato che la funzione di "collettore", concretandosi in compiti anche rappresentativi ma pur sempre di coadiutore dell'esattore, non comporta di per sè la qualifica di funzionario, per la quale è invece necessaria, in base alla citata contrattazione collettiva, la preposizione a particolari servizi con assunzione di autonoma responsabilità nei confronti dei terzi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122, Contr. Coll. 02/02/1988 num. 5, Contr. Coll. 02/02/1988 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)