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Sez. L, Sentenza n. 3244 del 06/03/2001 (Rv. 544467 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Procedimento per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche - Disciplina ex artt. 11 legge n. 537 e 3 e 6 d.P.R. n. 698 del 1994 - Distinzione delle competenze circa i due aspetti - Conclusione negativa del procedimento amministrativo di accertamento sanitario - Controversia promossa dall'interessato per la concessione dei benefici - Legittimazione passiva - Del Ministero dell'Interno - Accertamento solo incidentale dello stato di invalidità - Contestuale domanda di accertamento dello "status" di invalido civile - Chiamata in causa del Ministero del Tesoro - Necessità - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 - Accentramento delle operazioni di erogazione delle pensioni di invalidità presso le Regioni o l'Inps - Procedimenti giudiziari concernenti la concessione di benefici economici - Legittimazione passiva - Delle sole Regioni o dell'Inps - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544467-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate - anteriormente al trasferimento alle Regioni delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 - al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 Dicembre 1993, n. 537, e degli artt. 3 e 6 del regolamento approvato con d.P.R. 21 Settembre 1994, n. 698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della propria condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore, o il ministero convenuto, abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi, invece, escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge delega n. 537 del 1993, e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza di cui all'art. 38 Cost. Gli esposti principi risultano confermati dalla nuova disciplina della materia di cui si tratta, contenuta nell'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che, accentrando presso le Regioni o presso l'INPS le operazioni di erogazione delle prestazioni per invalidità civile, ha riaffermato la regola della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici, precisando peraltro che, nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questi ultimi, soltanto le Regioni debitrici o l'INPS debbono essere convenuti in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)