Sez. L, Sentenza n. 13892 del 24/09/2002 (Rv. 557553 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni per la invalidità civile - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.112 del 1998 - Accentramento delle operazioni di erogazione delle pensioni, assegni e indennità per la invalidità presso le regioni o l'Inps - Procedimenti giudiziari di accertamento del diritto alla prestazione assistenziale o di condanna - Legittimazione passiva - delle sole Regioni o dell'Inps - Sussistenza - Legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - Esclusione - Azione di mero accertamento delle condizioni sanitarie - Inammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di prestazioni per la invalidità civile, ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, che ha accentrato presso le Regioni o l'Inps la erogazione delle pensioni, assegni e indennità per la invalidità, soltanto i suddetti enti, chiamati a rispondere del debito, e cioè le Regioni, per le provvidenze dalle stesse concesse, ovvero l'Inps, negli altri casi, devono essere convenuti in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di accertamento del diritto alla prestazione per la invalidità o di condanna (essendo per contro inammissibile la azione di mero accertamento delle condizioni sanitarie), e dovendosi pertanto escludere la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 23/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/1999 num. 96 art. 45, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)