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Sez. 2, Sentenza n. 187 del 26/01/1972 (Rv. 355976 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA, SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355976-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA, SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA.*

L'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939, n 636, in seguito alla dichiarazione della sua parziale illegittimita costituzionale (sent 6 luglio 1971, n 160, della Corte costituzionale), deve essere interpretato nel senso che ogni assicurato, indipendentemente dall'attivita svolta, acquista il diritto alla pensione di invalidita quando la sua capacita di guadagno sia ridotta a meno della meta. (V 181'72).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)