Sez. 2, Sentenza n. 187 del 26/01/1972 (Rv. 355976 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA, SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA, SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA.*
L'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939, n 636, in seguito alla dichiarazione della sua parziale illegittimita costituzionale (sent 6 luglio 1971, n 160, della Corte costituzionale), deve essere interpretato nel senso che ogni assicurato, indipendentemente dall'attivita svolta, acquista il diritto alla pensione di invalidita quando la sua capacita di guadagno sia ridotta a meno della meta. (V 181'72).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)