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Sez. 2, Sentenza n. 219 del 28/01/1972 (Rv. 356013 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - APPLICAZIONE QUALE IUS SUPERVENIENS - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356013-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - APPLICAZIONE QUALE IUS SUPERVENIENS - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESTENSIONE.*

La norma, contenuta nell'art 10, primo comma del RDL 14 aprile 1939 n 636, e stato modificato, a seguito della eliminazione per illegittimita costituzionale in virtu della sentenza 6 luglio 1971, n 160 della Corte costituzionale delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaƬ, con la fissazione di unico ed eguale criterio di Determinazione dal grado di invalidita pensionabile (oltre la meta) sia per gli operai che per gli impiegati. Tale norma, applicabile quale ius superveniens nel corso del giudizio di Cassazione, trova concreta applicazione anche nella controversia in cui il giudice d'appello si sia fondato, nella sentenza impugnata sulla consulenza tecnica di secondo grado, che non abbia determinato il grado di invalidita incidente, per le infermita accertate, sulla capacita di guadagno, ma abbia concluso che, al tempo delle domande in Sede amministrativa, le infermita non erano di entita tale da ridurre a meno di un terzo la capacita di guadagno dell'operaio in occupazioni subordinate e continuative presso terzi confacienti alle sue attitudini.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)