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Sez. 5, Sentenza n. 22119 del 22/10/2007 (Rv. 601150 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Documenti acquisiti dalla guardia di finanza a seguito di dissequestro penale - Autorizzazione per l'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601150-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 63, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, non è necessaria nel caso in cui i documenti acquisiti (nella specie "agende" appartenenti al coniuge del contribuente) siano stati ottenuti dalla guardia di finanza, in funzione di polizia tributaria, per effetto di un dissequestro penale; non è in tal caso, infatti, messo a rischio il buon andamento delle indagini penali, che l'autorizzazione in discussione intende tutelare, in quanto l'autorità giudiziaria, disponendo il dissequestro dei documenti, li espunge definitivamente dal novero delle prove ritenute utili ai propri fini.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)