Sez. 5, Sentenza n. 22035 del 13/10/2006 (Rv. 595132 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale - Trasmissione agli uffici delle imposte - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Mancanza - Conseguenze - Invalidità dell'atto impositivo fondato su detti elementi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 63, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell'autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, nè implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato come nel caso di specie non rilevasse accertare se la Guardia di finanza avesse agito in veste di polizia giudiziaria o di polizia tributaria, in quanto in entrambi i casi l'eventuale mancanza dell'autorizzazione non comporta l'inutilizzabilità dell'attività di verifica da parte degli uffici finanziari).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)