Sez. 1, Sentenza n. 824 del 29/01/1988 (Rv. 457220 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - VENDITA - TERZO INCANTO - MANCATA AUTORIZZAZIONE O ESITO NEGATIVO - DEVOLUZIONE DEL BENE ALLO STATO OPE LEGIS - PREGRESSA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - VENDITA - TERZO INCANTO - MANCATA AUTORIZZAZIONE O ESITO NEGATIVO - DEVOLUZIONE DEL BENE ALLO STATO OPE LEGIS - PREGRESSA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
In tema di esecuzione esattoriale immobiliare per la riscossione di imposte sul reddito, e per il caso in cui il terzo incanto del bene pignorato non sia stato autorizzato dall'intendente di finanza, ovvero abbia avuto esito negativo, l'art. 87 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 contempla la devoluzione del bene medesimo allo stato, la quale si verifica "ope legis", per effetto del verificarsi delle suddette situazioni, senza che si richieda il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ed altresì indipendentemente dall'eventuale pregressa dichiarazione di fallimento del debitore, dato che questa, ai sensi dell'art. 51 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, non priva l'esattore della possibilità di procedere ad espropriazione individuale (salva restando la facoltà del curatore di far valere le sue ragioni sul prezzo della devoluzione). Pertanto, il decreto, con il quale il giudice dell'esecuzione, dopo aver disposto - senza averne il relativo potere - quella devoluzione già verificatasi di diritto, revochi la medesima, su istanza del curatore ed in considerazione dell'apertura del fallimento, è illegittimo, per violazione dei citati artt. 87 e 51 del d.P.R. n. 602 del 1973, e tale illegittimità deve ritenersi denunciabile dall'amministrazione con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento decisorio, invalido, ma non affetto da inesistenza, ed inoltre non altrimenti impugnabile (nè, in particolare, impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ., stante l'estraneità dello stato, in cui favore avviene la devoluzione all'esecuzione esattoriale). (V 2325/78, mass n 391728).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)